18/06/2012 – Meglio tardi che mai!
Dopo cinque mesi trascorsi a cercare di risolvere il problema legato allacancellazione delle tariffe professionali nato con l’emanazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto decreto liberalizzazioni) convertito dalla legge 24 marzo 2012, 27 si potrebbe oggi, utilizzando il titolo di una commedia comica e drammatica di Shakespeare, parlare di “Molto rumore per nulla”.Il recentissimo decreto cosiddetto “crescita ed infrastrutture”, approvato dal consiglio dei Ministri di venerdì 15 giugno, con l’articolo 5 rubricato “Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” con il comma 1 modifica l’articolo 9, comma 2 del citato d.l. n. 1/2012 precisando che nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale devono essere utilizzati i parametri individuati con il decreto da emanarsi non soltanto dal Ministro della Giustizia ma, anche, con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; viene, anche, precisato che con il medesimo decreto:
- sono definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi;
- i nuovi parametri non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.
Ma per sanare l’errore a suo tempo fatto e relativo alla mancanza di norme transitorie, il Consiglio dei Ministri, correttamente, al comma 1 del citato articolo 5 aggiunge, anche, il comma 2 con cui definisce che nel periodo transitorio fino all’emanazione del decreto che conterrà i nuovi parametri, per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali vigenti e, quindi, il D.M. 4/4/2001 e la legge n. 143/1949.
Tralasciando l’increscioso problema di una legislazione che diventa sempre più estemporanea ed ondivaga, è opportuno far notare come il fatto stesso che il nuovo decreto deve essere emanato con il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riconduce lo stesso nell’alveo delle previsioni di cui all’articolo 92, comma 2 del Codice dei contratti in cui era previsto che “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base di affidamento.”.
E ricordiamo, anche, che con tale nuova situazione diventa ininfluente per il codice dei contratti anche il pericolo legato al comma 5 del dcereto-legge n. 1/2012 in cui era precisato che erano abrogate le disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe professionali e che creava non pochi problemi sul fatto alcuni articoli del codice potevano intendersi abrogati anche se l’articolo 255 del codice stesso disponeva che ogni intervento normativo incidente sul codice doveva essere attuato mediante esolicita modifica.
In pratica, nel campo dei lavori pubblici, oltre ogni più rosea aspettativa(assolutamente impensabile anche da parte dei consigli nazionali) torna tutto come antecedentemente all’emanazione del Decreto-legge n. 1/2012 e, con buona pace del decreto liberalizzazioni i Responsabili del procedimento, per definire gli importi a base d’asta dei servizi di architettura e di ingegneria, dovranno riferirsi, nuovamente, alle tariffe professionali.
Con buona pace, anche, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che non avrà più necessità di convocare a breve termine il tavolo tecnico di consultazione con le categorie interessate per le modifiche, prima ed oggi non più, necessarie alla Determinazione n. 5 del 2010 a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali per architetti e ingegneri che, forse, si renderanno necessarie soltanto quando verranno emanati i nuovi parametri se mai verranno emanati.
Segnaliamo, altresì, che la deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avente ad oggetto “Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27” che trattava le modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione e laverifica di congruità delle offerte, con l’emanazione del nuovo decreto-legge, approvato dal Cosiglio dei Ministri di venerdì scorso, perde ogni efficacia.
Per ultimo vale la pena leggere il testo della relazione illustrativa all’articolo 5 del decreto-legge sviluppo-infrastrutture in cui vengono inserite affermazioni che sarebbero state necessarie nel corso della stesura del decreto-legge n. 1/2012 e che, in quel periodo, erano state sollecitate da tutti coloro che, occupandosi a vario titolo del settore delle gare di progettazione, avevano preannunciato la situazione di indeterminatezza e di confusione che si sarebbe generata con l’abrogazione “sic et simpliciter” delle tariffe professionali.
A cura di Paolo Oreto
Fonte: www.lavoripubblici.it