24/07/2012. Catania – Pubblicato in GURS il DECRETO PRESIDENZIALE 9 luglio 2012. Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici. Il provvedimento legislativo è stato varato ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, il quale ha previsto che con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all’art. 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Si attende adesso, dopo tre anni dall’approvazione dell’ultimo prezzario regionale (24 aprile 2009), la pubblicazione del nuovo testo secondo quanto previsto nel DP 9 luglio 2012.

Viene di seguito riportato il testo integrale dell’art, 10 della L.R. 12 luglio 2011.

Art. 10.

Prezzario regionale e aggiornamento prezzi

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessoreregionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all’articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici nella Regione.


2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.


3. Entro tre mesi dall’ entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all’articolo 2, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, all’indizione della gara per i progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l’entrata in vigore del prezzario.


4. Gli enti di cui all’articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima dell’indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L’aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.


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Alla nuova Commissione Prezzario Regionale OO.PP., della quale ho fatto parte per 6 anni fino al 2011, auguro un buon lavoro al fine di arrivare in breve tempo ad un nuovo prezzario regionale aggiornato nelle voci e adeguato nei prezzi.

Carlo Cassaniti

Scarica il DECRETO PRESIDENZIALE 9 luglio 2012.

Regione Siciliana: Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici.