26/10/2012 – Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha reso noto che per quanto attiene l’autorizzazione per l’esecuzione e certificazione di indagini in situ il Servizio Tecnico Centrale intende predisporre una nuova apposita Circolare, recante i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla certificazione delle attività di laboratorio; le predette attività comprenderanno diversi settori, eventualmente ciascuno oggetto di specifica autorizzazione. L’emanazione della nuova circolare che sostituirebbe la precedente Circolare n.7619/201 annullata dal Tar di Roma con sentenza n. 3761/2012 del 26 aprile scorso è definita dal Consiglio superiore necessaria al fine di completare l’iter delle numerose richieste di autorizzazione attualmente in attesa di essere concluse.
Ricordiamo che con il decreto-legge 22 giugno 2012, n, 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134 è stato modificato l’articolo 59 del Dpr n.380/2001 il cui testo è oggi il seguente: “:Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; b) prove di laboratorio su terre e rocce”.
Con la nuova formulazione il legislatore ha inteso chiarire definitivamente i contenuti del citato articolo 59, in relazione all’obbligatorietà dell’autorizzazione ministeriale necessaria ai laboratori per la certificazione del prelievo dei campioni e di alcune prove in situ, eliminando eventuali dubbi interpretativi dei termini geognostica, geotecnica, etc..
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ricorda che le recenti sentenze del Tar e del Consiglio di Stato sulla materia “non hanno mai posto in discussione il sistema della autorizzazioni ministeriali nel suo complesso ma hanno, comunque, operato una netta distinzione fra indagini geognostiche ed indagini geotecniche. In tal senso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 563 del 2 febbraio 2012, ha chiarito che può ritenersi che le indagini geognostiche sono preliminari e preordinate all’espletamento delle prove geotecniche.
Le Norme tecniche sulle costruzioni, infatti, ai fini di una corretta progettazione ed esecuzione delle opere, prevedono esplicitamente dapprima la Relazione geologica, che deve consentire la modellazione geologica del sito da parte del Geologo, e quindi la Relazione geotecnica, con la quale il Progettista deve fornire il modello geotecnico del terreno. Le stesse Norme tecniche prevedono che le indagini e le prove geotecniche, propedeutiche alla definizione del modello geotecnico, devono essere certificate da uno dei laboratori di cui all’art.59 del Dpr n.380/2001.
Da quanto sopra, appare evidente che le cosiddette indagini geognostiche, finalizzate ad acquisire tutti i dati eventualmente utili per la redazione della Relazione geologica, sono ad esclusivo appannaggio della figura del geologo, sia come programmazione che come esecuzione.
Le indagini di tipo geotecnico – programmate dal progettista sulla base dei dati desunti dalla Relazione geologica – finalizzate alla redazione della Relazione geotecnica e quindi a fornire al progettista stesso tutti i parametri geomeccanici del terreno necessari per la progettazione ed il calcolo delle fondazioni, rientrano invece nell’attività di laboratorio, nell’accezione più ampia del termine, che prevede sia le attività di prova da eseguire in situ, che le attività di prova interne del laboratorio da effettuare sui campioni prelevati”.
Il Consiglio Superiore ll.pp. richiama, poi, la sentenza n, 3283 dell’1 giugno 2012 del Consiglio di Stato in cui viene chiarito che “….sempre avendo riguardo al complesso normativo di disciplina della materia, si desume che le prove geotecniche ricomprendono anche le prove che si svolgono in situ. La circolare n. 7619 del 2010 tiene distinti i concetti di «indagine geognostiche» e di «prove in situ».… La circolare, come già rilevato, fornisce, inoltre, una nozione ampia di laboratorio. Lo stesso decreto ministeriale 14 gennaio 2008 fa riferimento, in un ambito dedicato esclusivamente alle prove geotecniche, alla necessità che i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche avvenga anche attraverso «l’interpretazione dei risultati di prove e misure in situ” e precisa che “il normatore ha inteso tenere tecnicamente distinti i ruoli e le finalità della parte geologica e della parte geotecnica, senza tuttavia escludere che la programmazione e lo studio della campagna di indagini del sito e del terreno di fondazione possano essere opportunamente condivise fra il progettista dell’opera ed il geologo incaricato”.
Il Consiglio Superiore ll.pp. ha, per ultimo:
– ribadito la piena vigenza dell’autorizzazione ministeriale nei vari ambiti riguardanti le prove in situ e dei relativi certificati già emessi, rappresentando, altresì, l’opportunità che gli Enti appaltanti, pubblici e privati, continuino a richiedere il possesso della predetta autorizzazione ai laboratori incaricati di eseguire e certificare il prelievo dei campioni da inviare in laboratorio e quelle prove in situ per le quali è richiesta l’autorizzazione.
– concluso che, al fine di stabilire criteri aggiornati ed efficaci per lo svolgimento dell’attività autorizzativa, nonché per stabilire con chiarezza quali siano, oltre al prelievo dei campioni, le prove in situ per le quali è richiesta l’autorizzazione, intende predisporre una nuova apposita Circolare, recante i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla certificazione delle attività di “laboratorio”; le predette attività comprenderanno diversi settori, eventualmente ciascuno oggetto di specifica autorizzazione.
fonte: www.lavoripubblici.it