19/11/2012. Dal 6 ottobre 2012 la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti è disciplinata dalle nuove regole dettate dal D.M. Ambiente del 10 agosto 2012 n. 161 (pubblicato in G.U. del 21 settembre 2012, n. 221). La nuova disciplina sostituisce quella prevista dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, conosciuto come “Codice ambientale”, in virtù della delegificazione proposta dallo stesso codice. L’art. 186 consentiva di inserire le terre e le rocce provenienti dagli scavi, purché con caratteristiche merceologiche ed ambientali idonee, nel campo dei sottoprodotti gestibili con uno specifico “progetto di utilizzo”, fuori dal più oneroso regime dei rifiuti. Sono sempre stati del tutto evidenti i benefici ambientali che derivano dall’utilizzo come sottoprodotto del materiale da scavo non inquinato, comportando un risparmio di risorse primarie, una limitazione degli interventi, spesso invasivi, per l’estrazione dei materiali (in primo luogo di sabbie e ghiaie) e la diminuzione di rifiuti inerti da portare a discarica. Il nuovo decreto ministeriale stabilisce ora criteri e adempimenti burocratici per gestire le terre e le rocce da scavo, prevedendo un controllo rigido lungo la filiera che va dalla produzione (scavo) al riutilizzo e disciplinando la stessa gestione in maniera in qualche modo diversa dal precedente regime di cui all’art. 186.
di Gian Vito Graziano, Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi
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