Roma, 1 giugno 2013. Entrerà in vigore il prossimo 13 giugno il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugliimpianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”

Pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 il regolamento introduce quindi l’Autorizzazione unica ambientale (Aua),provvedimento rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive (Suap), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale, con l’obiettivo è quello di ridurre gli oneri burocratici a carico delle piccole e medie imprese, consentendo tempi certi per il rilascio dell’autorizzazione.

Il decreto, costituito da 12 articoli, avrà una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e andrà a sostituire sette provvedimenti:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, perl’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico);

e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (impatto acustico);

f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricolturadi cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi).

Fonte: geologi.info (di Olimpia Cagliari)

L’Autorizzazione unica ambientale entra in vigore il 13 giugno