Luglio 2013. Due recenti provvedimenti, informa l’Ance, hanno modificato il regime normativo per la gestione delle terre e rocce provenienti dall’esecuzione di lavori edili di qualsiasi tipologia. Le novità introdotte, tuttavia, si legge nella nota dell’Associazione, creano nuovi elementi di incertezza agli operatori.Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 all’art. 41 comma 2 inserendo il comma 2 bis all’articolo 184 bis del D. lgs. 152/06 ha modificato il regime normativo per la gestione delle terre e rocce provenienti dall’esecuzione di lavori edili di qualsiasi tipologia.
Pertanto la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto anziché come rifiuto a partire dal 22 giugno 2013 è soggetta alle indicazioni del dm 161/12 solo per le attività e le opere soggette a Autorizzazione ambientale integrata o Valutazione di impatto ambientale (Aia – Via).
Per le attività e le opere non soggette a tali procedure dal 22 giugno 2013 si dovrebbero applicare le regole generali previste per i sottoprodotti dall’art. 184 bis del decreto legislativo 152/06. Si tratta per altro di regole che non sono oggetto di specifica regolamentazione di ordine procedurale e pertanto è l’impresa a dover essere in grado di rispettare l’osservanza delle indicazioni contenute nell’articolo 184 bis.
In alternativa si potrebbe ipotizzare che per tutti i cantieri relativi a interventi non soggetti a Via – Aia, considerato che il dm 161/12 non è applicabile per effetto dell’articolo 41 del dl 69/13, si debbano seguire le indicazioni dell’articolo 186 dlgs 152/06 che era stato abrogato dal 6 ottobre 2012 a seguito dell’entrata in vigore del dm 161/12.
Poiché il 26 giugno 2013 è entrata in vigore la legge n. 71 di conversione al decreto legge 43 relativo all’Expo 2015 e ad altre emergenze ambientali, la questione delle terre e rocce da scavo ha subito un’ulteriore evoluzione normativa. Infatti a seguito dell’articolo 8 bis, comma 2 della legge 71, ai cantieri con volumi di scavo sino a 6 mila/mc si applicheranno di nuovo le indicazioni dell’articolo 186 dlgs 152/06.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 71 rimarrebbe per altro incerto il regime di gestione delle terre e rocce per i cantieri non soggetti a Via – Aia, ma con volumi di scavo maggiori a 6 mila/mc per i quali rimane l’alternativa di utilizzare le indicazioni dell’articolo 186 dlgs 152/06 ovvero quelle generali sui sottoprodotti dell’articolo 184 bis.
Considerata la situazione di incertezza creatasi a seguito dei citati provvedimenti legislativi si ritiene che gli interventi in corso per i quali siano state seguite le indicazioni del dm 161 possano essere portati a termine. Per i nuovi interventi è invece consigliabile, ove possibile, attendere le successive indicazioni che l’Ance ha espressamente richiesto al ministero dell’Ambiente.
fonte: www.geologi.info