21/10/2013 – Recentemente, nel corso di un seminario di aggiornamento, Caterina Garufi Magistrato dell’Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia ha fornito le ultime notizie in merito al decreto relativo ai parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.Il Magistrato ha precisato che il provvedimento dopo i pareri del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e del Consiglio di Stato è stato comunicato al Dipartimento affari giuridici e legislativi (Dagl) per essere inviato, infine, alla Corte dei conti prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Queste le ultime notizie nella speranza che un provvedimento che dovrebbe mettere fine alla determinazione arbitraria degli importi a base d’sta nei servizi di architettura e di ingegneria, venga al più presto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Pensiamo possa essere utile riassumere, qui di seguito, una storia che sta compiendo due anni:
- pubblicazione il 24 gennaio 2013 del decreto-legge n. 1/2012 che con l’articolo 9, comma 2 ha abrogato tutto la disciplina in materia di tariffe professionali compresa la legge n. 143/1949 che individuava le classi e categorie delle opere ed il decreto ministeriale 4/4/2001 sui lavori pubblici;
- pubblicazione il 22 giugno 2013 del decreto-legge n. 83/2012 che con l’articolo 5, comma 1 ha modificato il citato articolo 9, comma 2 del decreto legge n. 1/2012; con le modifiche introdotte, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento, si applicano i parametri individuati con decreto (decreto parametri bis) da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono, altresì, definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. Contestualmente, si chiarisce che fino all’emanazione di tale decreto, «le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate;
- nel mese di novembre 2012 il decreto parametri bis, successivamente alla condivizione dei Consigli nazionali delle professioni tecniche, è pronto per essere inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i necessari pareri;
- il 15 gennaio 2013 il Consiglio superiore dei lavori pubblici chiede al Ministero alcune modifiche, una su tutte francamente non condivisibile, ovvero quella che imporrebbe al RUP, nel fissare l’importo dei servizi da porre a base di gara, una preventiva verifica del parametro individuato rispetto alla corrispondente vecchia tariffa;
- il 6 febbario 2013, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, riprendendo quanto già detto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, osserva che gli esempi riportati nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto non appaiono sufficienti ad escludere il superamento delle attuali tariffe per alcuni dei possibili servizi ricadenti nell’applicazione del Decreto;
- il 17 maggio 2013, il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, esprime parere favorevole (con una serie di considerato da non sottovalutare) sullo schema di regolamento trasmesso dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- nel mese di luglio 2013, il decreto parametri-bis viene inviato al Consiglio di Stato;
- nel mese di settembre 2013, il Consiglio di Stato esprime il proprio parere favorevole chiedendo una opportuna una ulteriore riflessione da parte del Ministero della Giustizia reputando validi i suggerimenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Questa la cronistoria di un provvedimento che non riesce, ancora, a distanza di quasi due anni a vedere la luce.
In pratica il Consiglio di Stato condivide la richiesta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pubblici dell’inserimento nell’articolo 1 del provvedimento di un ulteriore comma in cui venga affermato che compete alla stazione appaltante l’obbligo di verifica del rispetto del vincolo in sede di determinazione del corrispettivo in modo che lo stesso non determini un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 2. Il Consiglio di Stato ritiene, comunque, opportuna una ulteriore riflessione sulla questione da parte del Ministero, reputando validi i suggerimenti di Consiglio e Autorità e chiedendo l’inserimento nel citato articolo 1 di un ulteriore comma 5 così formulato: “Il rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 è garantito dalla stazione appaltante”.
Che succederà adesso? Come si comporterà il Dipartimento affari giuridici e legislativi (Dagl)? Il provvedimento quando sarà inviato alla Corte dei Conti? Speriamo che qualcuno dia risposte a questi questiti.
A cura di arch. Paolo Oreto
Fonte: www.lavoripubblici.it