ROMA 23.12.2013 – È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013 il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143: “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”.
Il decreto entra in vigore il 21/12/2013 e da tale data tutte le gare relative all’affidamento di servizi tecnici dovranno riportare importi a base d’asta predeterminati con l’applicazione dei parametri individuati.
Con la pubblicazione di tale Decreto si chiude dunque, in via definitiva, il lungo periodo di incertezza e confusione generato dall’abrogazione delle tariffe professionali, prevista dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (conv. con L. 27/2012) con la conseguente mancanza di criteri oggettivi per la determinazione, da parte delle Stazioni Appaltanti, degli importi da porre a base d’asta nelle procedure di aggiudicazione degli incarichi per l’affidamento di servizi professionali di progettazione e/o tecnici.
Incertezza e confusione che inevitabilmente hanno finito per penalizzare ancor di più le prestazioni tecniche specialistiche, come appunto quelle relative ai servizi tecnici di geologia, troppo spesso considerati, per ignoranza o per dolo, accessori e marginali e dunque meritevoli di importi da porre a base di gara assolutamente incongrui quando non addirittura irrisori.
La formazione del Decreto 143/2013 (la cui emanazione era stata imposta dal Legislatore con l’art.5 del DL n. 83 di giugno 2012, di modifica del comma 2, art. 9 D.L 1/2012) è stata attentamente seguita e monitorata dal CNG, coordinando le iniziative in seno alla “RETE” – Professioni Area Tecnica.
Il lungo iter di formazione ed approvazione del provvedimento ha visto i rappresentanti della “RETE”, collaborare proficuamente con gli uffici del Ministero competente e fortemente impegnati a contrastare, all’interno del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, chiamato per Legge ad esprimere il proprio parere, inspiegabili resistenze e tentativi di snaturare le finalità del Decreto chiaramente indicate dal Legislatore.
Per tale motivo non possiamo non accogliere oggi con particolare soddisfazione la pubblicazione del Decreto, anche nella consapevolezza che il risultato è stato raggiunto attraverso l’autorevolezza culturale che questo CNG si è conquistato sul campo tramite una attenta, credibile e incessante azione di comunicazione a tutti i livelli, finalizzata alla valorizzazione della figura del Geologo e al risalto del preminente interesse pubblico del suo lavoro; autorevolezza che è stata ben spesa durante tutto l’iter istruttorio, ma soprattutto nel difficile confronto con il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, dove il decreto ha rischiato di impantanarsi.
Per quanto riguarda i Geologi poi, oltre alle considerazioni di carattere generale sopra accennate, ci sono motivi aggiunti di compiacimento che possono essere definiti come positivi “effetti collaterali” del decreto:
- La omogeneità dei criteri per la definizione dell’importo a base d’asta dei servizi tecnici, compresi quelli di geologia, risolve in via definitiva le incertezze e le ambiguità determinate in passato dall’applicazione di norme tariffarie differenti e di difficile applicazione congiunta;
- L’inserimento, e dunque la possibilità di determinare i corrispettivi, per categorie di prestazioni nuove (come ad esempio quelle in campo ambientale) che l’evoluzione della normativa tecnica di settore aveva riconosciuto negli anni tra le competenze, quantomeno concorrenti con altre professioni tecniche, agli stessi geologi, ma che il vecchio tariffario (DM 18/11/71) non prendeva in considerazione.
- La riconduzione a criteri omogenei ed uniformi e la valorizzazione delle prestazioni del geologo nel campo della pianificazione urbanistica e delle pianificazioni geoambientali e di difesa del suolo generali, con determinazione dei compensi legati ora, così come per i progettisti del piano, al numero di abitanti (Tav. Z-2 – Prestazione Qa.0.02 – Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo)
- La riconduzione a criteri omogenei ed uniformi e la valorizzazione delle prestazioni del geologo nel campo della pianificazione urbanistica e delle pianificazioni geoambientali e di difesa del suolo particolareggiate, con determinazione dei compensi legati ora, così come per i progettisti del piano, al valore V dell’opera (Tav. Z-2 – Prestazione Qa.0.07 – Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo)
- La risoluzione delle ambiguità determinate dal DM 18/11/71 in relazione alle funzioni del geologo in fase di esecuzione delle opere con la individuazione di una specifica categoria di prestazioni (Tav. Z-2 – Prestazione QcI.05.01 – Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO” (art.149, d.P.R. 207/2010).
Infine va rimarcato che il DM 143/2013 fissa all’art. 1 il principio che i parametri in oggetto, essendo di riferimento per la P.A., sono sostanzialmente quelli corretti per fornire una prestazione professionale competente, adeguata e congrua.
Da domani in poi dunque i nostri sforzi dovranno essere indirizzati alla vigilanza, verifica e controllo del rispetto della norma approvata da parte delle Amministrazioni Pubbliche ma anche al contrasto, con ogni mezzo possibile, di quella inaccettabile prassi che si è andata via via consolidando relativa ai ribassi eccessivi, o addirittura anomali, praticati dagli stessi professionisti che rischierebbe di annullare le ricadute positive che si attendono.
Fonte: Consiglio Nazionale dei Geologi
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