28/04/2014 – Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 entrano in vigore, le ultime modifiche al Codice dei contratti.
Tra la fine del 2013 ed i mesi iniziali del 2014, il Codice dei contratti è stato nuovamente modificato ed integrato dalle seguenti norme:
- Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
C’è anche da precisare che alcuni articoli devono intendersi adeguati al Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Ma andiamo con ordine e vediamo le modifiche introdotte dagli ultimi provvedimenti precedentemente elencati.
Art. 6-bis – Viene introdotta una modifica al comma 1 per rendere inequivocabile l’obbligo di far acquisire esclusivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice con la precisazione che il termine dell’1 gennaio 2013 è stato postergato prima dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’1/1/2014 e, successivamente, all’1/7/2014 dall’articolo 9, comma 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.
Art. 28 – Gli importi di 137.000, 211.000 e 5.278.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000, 207.000 e 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 32 – L’importo di 211.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo 207.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 33 – Il comma 3-bis viene interamente sostituito dall’articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Con la nuova versione del comma 3-bis vine precisato che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento”.
Art. 66 – Viene integralmente sostituito il comma 7 e viene aggiunto il comma 7-bis; è, di fatto, cancellata l’obbligatorietà di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani e le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 99 – Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 118 – L’articolo 13, comma 10, lettere a) e b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 interviene con alcune modifiche nell’articolo 118 e, precisamente con l’inserimento alla fine comma 3 di una ulteriore frase e con l’inserimento dell’intero comma 3-bis.
Con tale nuova versione, nel caso di condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso, viene previsto il pagamento diretto del subappaltatore o al cottimista dell’importo docuto per le prestazioni eseguite.
Con l’inserimento del comma 3-bis vine precisato che è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura.
Art. 122 – Viene integralmente sostituito il comma 5 e viene aggiunto il comma 5-bis; è, di fatto, cancellata l’obbligatorietà di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani e le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 125 – Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 176 – Con l’articolo 1, comma 72 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) viene integralmente sostituito il comma 9 che nella nuova versione in cui viene precisato che Il soggetto aggiudicatore deve verificare, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l’emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari ed ove risulti l’inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore deve applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all’affidatario, nonché applicare le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
Art. 189 – Con l’articolo 4, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 viene spostato al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA.
Art. 196 – Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 215 – L’importo di 422.000 e di 5.278.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi di 414.000 e di 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 235 – L’importo di 422.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo di 414.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 237-bis – Così come stabilito all’articolo 13, comma 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui al presente articolo si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l’ammontare complessivo della liquidità liberata e l’oggetto di destinazione della stessa.