16 novembre 2018 – Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi meteorologici eccezionali che, a partire dallo scorso ottobre, hanno interessato i territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato l’8 novembre dal Consiglio dei Ministri, nomina Commissari delegati, ciascuno per il proprio ambito territoriale, i Presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i direttori della protezione civile delle Regioni Lazio, Lombardia, Sardegna e il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dall’ordinanza nei rispettivi territori. L’ordinanza prevede la più ampia flessibilità organizzativa potendo i commissari avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, e individuare soggetti attuatori per specifici settori di attività, che agiscono sulla base delle direttive dei Commissari.
Ai Commissari delegati spetta la predisposizione di un piano di interventi urgenti che includa le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, di rimozione delle situazioni di pericolo, di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, di gestione dei rifiuti e delle macerie, dell’attuazione di misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati. Per gli interventi relativi alla viabilità, anche in gestione ad Enti territoriali e locali, i Commissari delegati possono avvalersi di Anas Spa come soggetto attuatore.
Tra le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività produttive colpite dal maltempo l’ordinanza prevede, per la prima volta nella storia degli interventi emergenziali, un contributo una tantum nel limite massimo di 5.000 euro per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, risulti compromessa nella sua funzionalità dal maltempo e, nel limite di 20.000 euro, per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive, sulla base di apposita ricognizione svolta dai commissari. I Commissari delegati entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza definiscono per ciascun comune la stima delle risorse necessarie. I contributi sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.
I commissari sono, inoltre, autorizzati ad assegnare un Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS) ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta, in tutto o in parte, o sia stata sgomberata. In particolare, il contributo può variare da un minimo di 400 euro mensili ad un massimo di 900 euro mensili, variando in base al numero dei componenti del nucleo familiare. È possibile inoltre erogare ulteriori 200 euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, per ogni componente della famiglia di età superiore ai 65 anni o disabile con invalidità non inferiore al 67%. Il CAS è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’amministrazione regionale, provinciale o comunale. L’ordinanza prevede inoltre la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui.
Per quanto riguarda gli alberi abbattuti e i materiali vegetali, il legname rimosso potrà essere stoccato in apposite aree di deposito. Entro 5 giorni dall’adozione dell’ordinanza, i Commissari delegati determinano gli ambiti territoriali di intervento per l’affidamento dei servizi di rimozione del legname, provvedendo inoltre all’individuazione dei soggetti attuatori, che abbiano una specifica conoscenza del territorio, quali i sindaci dei comuni colpiti. I commissari possono affidare i relativi servizi con procedure d’urgenza; tali interventi inoltre, considerati prioritari, possono essere eseguiti stipulando i contratti di affidamento entro 15 giorni dall’adozione dell’ordinanza e concludendo i lavori entro 40 giorni dalla stipula, salvo proroga per cause di forza maggiore o per condizioni climatiche sfavorevoli. Lo smaltimento di materiale eventualmente contenente amianto spetta a ditte specializzate. Per la rimozione di alberi abbattuti e dei materiali vegetali in zone urbanizzate, negli alvei di fiumi, in laghi e corsi d’acqua, i Commissari sono autorizzati anche a cedere il materiale ai soggetti che realizzano gli interventi, quale compensazione del lavoro svolto, inoltre, potranno cedere a prezzo da stabilire il legname utilizzabile a fini commerciali e industriali. In questo caso il corrispettivo è finalizzato al rimboschimento. Il tutto al fine di evitare ulteriori pericoli per l’incolumità pubblica e privata.
Per l’espletamento di tali interventi d’urgenza, è a disposizione dei Commissari delegati e delle Province autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di 53.500.000,00 deliberata dal Consiglio dei Ministri dell’8 novembre.
Fonte: DPC